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La Corte provinciale assolve Marcelino Cerdeña dal reato elettorale legato al voto per corrispondenza a Betancuria

La Corte provinciale assolve Marcelino Cerdeña e una funzionaria di Betancuria dal reato elettorale. La sentenza non ritiene provato che abbiano agito di comune accordo per violare le procedure del voto per corrispondenza alle elezioni comunali del 2019: “Non esiste il minimo indizio di un accordo”.

Redacción
La Corte provinciale assolve Marcelino Cerdeña dal reato elettorale legato al voto per corrispondenza a Betancuria

Non è stato ritenuto provato che l’ex sindaco di Betancuria, Marcelino Cerdeña Ruiz, e una funzionaria che svolgeva il ruolo di consulente legale del Comune abbiano agito di comune accordo per violare le procedure del voto per corrispondenza alle elezioni comunali del 26 maggio 2019. È quanto stabilisce la Sesta sezione della Corte provinciale di Las Palmas, che revoca la precedente condanna e assolve entrambi dal reato elettorale contestato.

La sentenza, datata 18 settembre 2026 e visionata da La Voz de Fuerteventura, accoglie i ricorsi delle difese contro la decisione emessa il 13 ottobre 2025 dall’organo penale di Puerto del Rosario.

Nella ricostruzione dei fatti, la Corte afferma che non è stato dimostrato che gli imputati, “di comune accordo”, abbiano compiuto “atti del tutto contrari alla corretta procedura per il voto per corrispondenza stabilita dalla legge elettorale”.

Non è stato neppure ritenuto provato che compilassero le richieste senza il consenso e la partecipazione degli elettori, né che la funzionaria si fosse impossessata di documentazione elettorale destinata ai residenti interessati prima che votassero.

“Non esiste il minimo indizio di un accordo”

Tra i motivi dell’assoluzione, la Corte indica l’assenza di prove di un’azione concordata per favorire Unidos por Betancuria, la lista guidata all’epoca da Cerdeña.

“Non esiste il minimo indizio di un accordo”, afferma il tribunale. Presumere che tale intesa ci fosse, perché il candidato avrebbe potuto trarre vantaggio dalle condotte attribuite alla funzionaria, non è sufficiente a sostenere una condanna.

La sentenza osserva che questa ipotesi avrebbe dovuto “essere accompagnata da prove” e che, non essendo state raccolte prove in tal senso, si traduce in “una presunzione a carico dell’imputato, inammissibile in sentenza”.

L’aiuto nella compilazione delle richieste

Un altro aspetto centrale della decisione è la distinzione tra aiutare un residente a compilare i moduli e sostituirsi a lui nell’esercizio del diritto di voto.

La Corte cita le testimonianze di elettori che hanno ricevuto assistenza nella compilazione delle richieste, ma erano presenti e hanno svolto personalmente la procedura. In contrasto con il criterio della sentenza impugnata, che insisteva sul carattere personale della richiesta fino a escludere questo tipo di aiuto, la Corte afferma: “È possibile aiutare a compilare i dati”.

La decisione sottolinea inoltre la deposizione della responsabile dell’ufficio postale, secondo cui nessuno dei due imputati aveva ritirato lì documentazione elettorale intestata a terzi e “tutti i richiedenti si sono presentati di persona all’ufficio”. Anche la postina ha negato di aver consegnato alla funzionaria buste destinate ad altre persone.

La sentenza ricorda che, secondo la procedura applicabile a quelle elezioni, una terza persona poteva consegnare all’ufficio postale la busta contenente il voto. Come spiega la Corte, “all’epoca era un atto delegabile”. La scelta della scheda e il suo inserimento nella busta spettavano esclusivamente all’elettore.

L’indirizzo della sede del partito

La Corte esamina anche il fatto che in diverse richieste fosse indicata la sede di Unidos por Betancuria come indirizzo per ricevere la documentazione elettorale.

La Procura ha sostenuto che questa circostanza avrebbe potuto consentire di sapere quando arrivavano le buste e influenzare la decisione di persone anziane o con capacità psichiche compromesse.

La Corte ritiene che si tratti di un’ipotesi meritevole di risposta, ma conclude che non era suffragata da prove. La decisione parla di “fatti o ipotesi non solo privi di qualsiasi riscontro probatorio, ma persino smentiti dalle testimonianze”.

Per sostenere questa tesi, spiega la Corte, sarebbe stato necessario dimostrare un coordinamento tra gli imputati e il personale postale che consentisse loro di essere presenti alle consegne e influenzare il voto. Il tribunale conclude che “questa prova non è stata raccolta”.

La postina ha dichiarato che, quando trovava chiusa la sede del partito, aveva istruzioni di portare le buste a casa dei destinatari.

La Corte affronta anche un episodio riferito da candidati di Coalición Canaria, secondo i quali la funzionaria avrebbe portato via da un’abitazione documentazione elettorale senza aprirla. La decisione rileva che la postina ha negato di avergliela consegnata e sottolinea che “questi fatti non sono stati oggetto di contestazione”.

La sentenza revoca la precedente condanna e assolve entrambi “da ogni responsabilità penale per il reato elettorale contestato”, con le spese di entrambi i gradi di giudizio dichiarate d’ufficio. La decisione precisa che è ammesso ricorso per cassazione solo nei casi previsti dalla legge.

Fonte: La Voz de Fuerteventura